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Sez. 2, Sentenza n. 13436 del 08/06/2007 (Rv. 598135 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Spese del giudizio di cassazione - Compensazione in sede di rinvio - Motivazione del giudice - Contraddittorietà - Sindacabilità in Cassazione.
Stato
decisa il 2007-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598135-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

In materia di spese processuali, va cassata la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, disposta dal tribunale in sede di rinvio, sulla base della asserita parziale soccombenza della parte intimata, ove risulti invece che in quel giudizio la sentenza favorevole alla parte intimata era stata cassata, e quindi mancando la possibilità di desumere dalla motivazione le ragioni della parziale soccombenza addotte dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)