Sez. 3, Sentenza n. 3282 del 15/02/2006 (Rv. 588096 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Provvedimento di compensazione giustificato con la dichiarata sussistenza di giusti motivi - Enunciazione - Sufficienza - Presunzione di legittimità - Censurabilità in cassazione - Limiti - Obbligo di ulteriormente motivare il relativo provvedimento ex art. 111 Cost. - Configurabilità - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
Il giudice di merito può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in cassazione, poiché il riferimento a "giusti motivi" di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale si evince dalle statuizioni relative ai punti della controversia; d'altra parte, con riferimento al provvedimento di compensazione delle spese per la ritenuta sussistenza di giustificati motivi non opera il principio sancito dall'art. 111 Cost., secondo cui ogni provvedimento deve essere motivato, atteso che l'esistenza di ragioni che giustificano la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)