Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 31/07/2006 (Rv. 592070 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Presupposti, condizioni - Compensazione per giusti motivi - Obbligo di specificazione - Insussistenza - Fondamento - Violazione dell'articolo 111 della Costituzione - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
In tema di regolamento delle spese processuali, e con riferimento alla loro compensazione, poiché il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi. Va altresì specificato che il giudice di merito può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli, e la relativa statuizione non è censurabile in Cassazione, poiché il riferimento a "giusti motivi" di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia. Né, con riferimento al provvedimento di compensazione delle spese solo per la ritenuta sussistenza di giustificati motivi, senza ulteriore specificazione, risulta violato il principio di cui all'articolo 111 della Costituzione, secondo cui ogni provvedimento deve essere motivato, atteso che le ragioni che giustificano la compensazione vanno poste in relazione con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha nella specie rigettato il ricorso con cui il ricorrente si doleva della sentenza del giudice di pace - in un procedimento instaurato prima della data del 1 marzo 2006, di cui all'articolo 39 quater del d.l. 30 dicembre 2005 n.273 conv. nella legge 23 febbraio 2006 n. 51 - che, avendo rigettato, per difetto di legittimazione dell'attore, la domanda di risarcimento danni per sinistro stradale proposta nei suoi confronti, aveva tuttavia compensato le spese processuali tra le parti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 273 art. 39 quater CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. A, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 4, Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)