Sez. 1, Sentenza n. 8253 del 14/05/1987 Ud. (dep. 08/07/1987) Rv. 176396 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - REATO CONCERNENTE FUCILE DA CACCIA - ESTINZIONE PER AMNISTIA - CONFISCA - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI - RATIO.*
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - REATO CONCERNENTE FUCILE DA CACCIA - ESTINZIONE PER AMNISTIA - CONFISCA - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI - RATIO.*
Nell'ipotesi di Estinzione per amnistia di un reato concernente un fucile da caccia, non ne è preclusa la confisca, una volta accertato che esso appartiene all'imputato e sempreché resti accertata la sussistenza del fatto costituente reato. Infatti, se è vero che, ai sensi dell'art. 210 cod. pen., la Estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione, tuttavia il successivo art. 236 - in tema di misure di sicurezza patrimoniali stabilisce che a queste si applicano le Disposizioni del predetto art. 210, salvo che si tratti di confisca. (V mass n 118680).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 210, Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)