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Sez. 2, Sentenza n. 2617 del 11/10/1989 Ud. (dep. 23/02/1990) Rv. 183475 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - PROSCIOGLIMENTO PER ESTINZIONE DEL REATO - CONFISCA OBBLIGATORIA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - CONFISCA FACOLTATIVA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183475-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - PROSCIOGLIMENTO PER ESTINZIONE DEL REATO - CONFISCA OBBLIGATORIA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - CONFISCA FACOLTATIVA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Nel caso di proscioglimento per Estinzione del reato (nella specie, amnistia) la confisca è obbligatoria solo per le cose obiettivamente criminose o tali da rappresentare un pericolo sociale anche potenziale, mentre non è consentita la confisca facoltativa, trattandosi di misura di sicurezza patrimoniale che l'Estinzione del reato rende non applicabile, a norma degli artt. 210 e 236 cod. pen.. (fattispecie in tema di commercio non autorizzato di cose preziose). (V mass n 176396; (V mass n 170712; (V mass n 164640; (Conf mass n 166773; (Conf mass n 161023).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 210, Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)