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Sez. 2, Sentenza n. 1219 del 12/05/1966 (Rv. 322440 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI CORPORATIVI.*
Stato
decisa il 1966-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322440-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI CORPORATIVI.*

In forza dell'art 43 del dllt 23 novembre 1944, n 369 l'efficacia normativa transitoria dei contratti collettivi e delle altre norme corporative ivi indicate permane senza limiti di tempo, anche dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo sancito con il predetto decreto, rispetto a tutti i rapporti di lavoro cui essa si riferisce, quando tali rapporti, per difetto di presupposto della rappresentanza volontaria, non siano riconducibili sotto la disciplina dei contratti collettivi stipulati successivamente, dato che quest'ultimi accordi per la loro natura privatistica, non valgono a sostituire, rispetto ai non iscritti alle associazioni stipulanti, la precedente disciplina collettiva. (Cfr 1843/63; 550/62; 2098/60; 3218/59; 1177/58).*

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2069

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)