Sez. 1, Sentenza n. 5026 del 29/05/1990 (Rv. 467452 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - RICORSO DI UNO DEI CONIUGI - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DIFENSORE MUNITO DI PROCURA - SUCCESSIVO RICORSO DELL'ALTRO CONIUGE - MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE DI DIFENSORE MUNITA DI PROCURA - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - RICORSO DI UNO DEI CONIUGI - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DIFENSORE MUNITO DI PROCURA - SUCCESSIVO RICORSO DELL'ALTRO CONIUGE - MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE DI DIFENSORE MUNITA DI PROCURA - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento per l'esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio (dopo l'entrata in vigore delle modifiche al concordato con la Santa Sede di cui all'art. 8 n. 2 dell'accordo di Roma del 18 febbraio 1984, ratificato, unitamente al protocollo addizionale, dalla legge 25 marzo 1985 n. 121) ancorché per la congiunta richiesta di entrambi i coniugi debba trovare applicazione il rito camerale, il ricorso introduttivo deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da un difensore munito di procura, tuttavia nell'ipotesi in cui detto ricorso sia proposto con l'assistenza di un difensore da una sola parte, la circostanza che quello successivo dell'altro coniuge sia sottoscritto senza il ministero di un difensore non comporta la nullità del procedimento, ove tale atto si sostanzi in una mera adesione alla istanza già ritualmente presentata dal primo. (V 5831/89, mass n 464714; (V 3099/89, mass n 463225).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)