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Sez. 1, Sentenza n. 3099 del 24/06/1989 (Rv. 463225 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - RICORSO INTRODUTTIVO - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DIFENSORE MUNITO DI PROCURA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463225-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - RICORSO INTRODUTTIVO - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DIFENSORE MUNITO DI PROCURA - NECESSITÀ.*

Nel procedimento per l'esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio il ricorso introduttivo deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura attesa la necessità del patrocinio legale in considerazione dell'oggetto del giudizio, ancorché trovi applicazione il rito camerale per l'accordo delle parti sulla richiesta di deliberazione della sentenza ecclesiastica. (V 2164/88, mass n 458007; (V 5814/87, mass n 454205; (Conf 1848/89, mass n 462524).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 4, Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)