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Sez. 1, Sentenza n. 5831 del 30/12/1989 (Rv. 464714 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO - PROCEDIMENTO RELATIVO - ATTI INTRODUTTIVI - SOTTOSCRIZIONE AD OPERA DI UN PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464714-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO - PROCEDIMENTO RELATIVO - ATTI INTRODUTTIVI - SOTTOSCRIZIONE AD OPERA DI UN PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE - NECESSITÀ.*

L'atto introduttivo del procedimento, su iniziativa di entrambi i coniugi, per l'esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio (dopo l'entrata in vigore delle modifiche al concordato con la Santa Sede di cui all'art. 8, n. 2, dell'accordo di Roma del 18 febbraio 1984, ratificato, unitamente al protocollo addizionale, dalla legge 25 marzo 1985, n. 121), deve essere sottoscritto a pena di nullità da un difensore (artt. 82 e 125 cod. proc. civ.); atteso che, il procedimento camerale tipico, disciplinato dagli artt. 737 ss. Cod. proc. civ. e modellato su fattispecie (presupposte) di giurisdizione volontaria, ove per contro sia previsto per situazioni sostanziali di diritti o "status", deve essere completato con le forme - tra cui rientra il patrocinio di un procuratore legalmente esercente - adeguate all'oggetto del giudizio. (Conf 3099/89, mass n 463225; (Conf 1848/89, mass n 462524; (contra 5814/87, mass n 454205).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)