Sez. L, Sentenza n. 4928 del 13/08/1981 (Rv. 415685 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - LUOGO DI PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - RILEVANZA PREVALENTE - ESCLUSIONE - FORO GENERALE DELLE PERSONE FISICHE - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - LUOGO DI PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - RILEVANZA PREVALENTE - ESCLUSIONE - FORO GENERALE DELLE PERSONE FISICHE - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
La nuova disciplina del rito del lavoro non attribuisce al luogo di prestazione dell'attività lavorativa Rilevanza prevalente ai fini della Competenza territoriale del giudice, giacché l'art.413 (nuovo testo) cod.proc.civ.conserva il foro speciale esclusivo dell'azienda o della dipendenza e vi aggiunge in alternativa, ossia a scelta dell'attore (che può essere anche il datore di lavoro), quello del luogo ove è sorto il rapporto (che può anche distare notevolmente dal luogo di esecuzione dello stesso), prevedendo la possibilità, per lo stesso attore, di adire il foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 cod. proc. civ. solo se non trovino applicazione i detti fori speciali. (V. 3647/79, mass. N. 400064; (V. 5655/78, mass. N. 395428; (V. 2319/75, mass. N. 376166; (V. 1592/75, mass. N. 375181).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)