Sez. L, Sentenza n. 2319 del 11/06/1975 (Rv. 376166 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - LUOGO IN CUI E SORTO IL RAPPORTO DI LAVORO - NOZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE INVOCANTE TALE FORO ALTERNATIVO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - LUOGO IN CUI E SORTO IL RAPPORTO DI LAVORO - NOZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE INVOCANTE TALE FORO ALTERNATIVO.*
Al fine della Determinazione della Competenza per territorio, ai sensi dell'art 413 secondo comma cod proc civ, nel testo fissato dalla legge 11 agosto 1973 n 533 sul nuovo processo del lavoro, per luogo in cui e sorto il rapporto di lavoro, previsto in alternativa al luogo in cui si trova l'azienda, ovvero la dipendenza alla quale e addetto il lavoratore o presso la quale lo stesso presta la sua opera al momento della fine del rapporto, deve intendersi quello della stipulazione del contratto, non quello nel quale abbia avuto inizio la prestazione lavorativa, e cioe l'esecuzione del contratto stesso. Spetta all'attore, che si avvalga di detto foro alternativo, di fornire la prova della conclusione del contratto in luogo diverso da quello dell'ubicazione dell'azienda o della dipendenza di essa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)