Sez. L, Sentenza n. 21539 del 12/08/2008 (Rv. 604547 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Riordino degli enti pubblici di assistenza e previdenza - Istituzione dell'INPDAP - Attribuzioni - Funzioni previdenziali ed assistenziali in favore dei soli dipendenti pubblici - Trasformazione di ente pubblico in azienda speciale - Applicazione ai lavoratori di contratto collettivo di diritto privato - Conseguenze - Competenza INPDAP - Cessazione - Svolgimento di funzioni strumentali degli enti locali - Irrilevanza - Fattispecie in tema di erogazione dell'indennità premio di servizio.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
In materia di previdenza, l'art. 4 della legge n. 479 del 1994, in una prospettiva di riordino e razionalizzazione degli enti pubblici di assistenza e previdenza, ha attribuito ad un unico ente (l'INPDAP) le funzioni - precedentemente svolte da una pluralità di enti - di carattere previdenziale ed assistenziale in favore dei lavoratori che operino nel settore pubblico, con esclusione dei dipendenti privati; conseguentemente deve ritenersi cessata la competenza dell'INPDAP ove l'ente pubblico (nella specie il Consorzio Acquedotto dell'Ausino), a seguito di trasformazione in azienda speciale con sottoposizione dei dipendenti ad un contratto collettivo di diritto privato, sia fuoriuscito dal settore pubblico, senza che assuma rilevanza che il medesimo abbia continuato a svolgere funzioni strumentali degli enti locali. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato la correttezza della decisione del giudice di merito che, in applicazione del principio su enunciato, aveva ritenuto cessato l'obbligo di iscrizione all'INPDAP ai fini della corresponsione dell'indennità premio di servizio, sostituita dall'accantonamento per il trattamento di fine rapporto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 4, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)