Sez. L, Ordinanza n. 11546 del 28/04/2026 (Rv. 678742-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Dipendente enti pubblici ex gestione INPDAP - Passaggio alla gestione INPS - Effetti -Incidenza sul regime normativo dell'assicurazione obbligatoria - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
La soppressione dell'INPDAP ed il conseguente trasferimento delle relative funzioni all'INPS, disposti dall'art. 21 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif., con l. n. 214 del 2011, integra mero mutamento organizzativo che non incide sul regime normativo dell'assicurazione obbligatoria del dipendente pubblico il quale, pertanto, resta distinto ed esclusivo rispetto all'assicurazione generale obbligatoria. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha cassato la sentenza impugnata che aveva erroneamente riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della l. n. 222 del 1984 al dipendente di ente locale - già iscritto alla Cassa Previdenza Dipendenti Enti Locali - CPDEL, la cui gestione assicurativa era, poi, passata all'INPDAP - cui, invece, spettava soltanto la pensione dovuta ad assoluta inabilità al lavoro).
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 21, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 4, Regio Decr. 19/10/1938 num. 680 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)