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Sez. 2, Sentenza n. 3869 del 01/12/1983 Cc. (dep. 27/02/1984) Rv. 162810 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE PROCESSUALI E DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - VALUTAZIONE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162810-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE PROCESSUALI E DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - VALUTAZIONE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*

Ai fini della concessione della libertà provvisoria, il giudice deve tener conto di due distinte esigenze: l'una concernente l'assenza di ragioni processuali ostative, l'altra rappresentata dalla necessità che non sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività. Anche il giudizio negativo in ordine ad una sola delle due indicate esigenze preclude la concessione del beneficio. (Conf mass n 155419; (Conf mass n 155949).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)