diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1341 del 14/06/1982 Cc. (dep. 07/10/1982) Rv. 155419 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1982-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155419-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

In tema di concessione della libertà provvisoria, il giudice adempie l'Obbligo della motivazione facendo riferimento alle circostanze obiettive del fatto, alle qualità morali dell'imputato, all'inesistenza di ragioni processuali ostative, alla probabilità che l'imputato possa compiere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività. (V mass n 153757; (V mass n 147261; (V mass n 147416, ed ivi citate; (Conf mass n 153119, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)