Sez. 3, Sentenza n. 2747 del 13/03/1998 (Rv. 513636 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE | Diritto a rimborso delle spese di riparazioni e all'indennità per i miglioramenti a norma dell'art. 1150 - Domanda espressa del possessore - Necessità - Giudizio contro il possessore per la restituzione dei frutti - Carattere riconvenzionale della domanda di rimborso e di indennità - Proposizione della stessa con la comparsa di risposta ex art. 167 cod. proc. civ. - Necessità - Proposizione successiva - Inammissibilità.
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE
Ai fini del diritto a rimborso delle spese per le riparazioni e all'indennità per i miglioramenti, a norma dell'art. 1150 cod. civ., il possessore deve avanzare espressa domanda, la quale se proposta nel corso del giudizio intentato contro di lui per la restituzione dei frutti, deve avere i caratteri della domanda riconvenzionale e pertanto, a pena di inammissibilità, va formulata nella comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., con conseguente preclusione alla sua proposizione nell'ulteriore corso del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)