Sez. 2 - , Sentenza n. 39917 del 14/12/2021 (Rv. 663176 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITA' PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE | Giudizio intentato dal possessore per l’accertamento dell’avvenuta usucapione - Domanda riconvenzionale di rivendica e restituzione del bene - Successiva domanda del possessore ex art. 1150 c.c. – Proposizione nell’udienza di trattazione – Necessità – Conseguenze. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA - In genere.
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITA' PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE
Nel giudizio di usucapione intentato dal possessore, cui sia seguita la formulazione di una domanda riconvenzionale volta alla rivendica e alla restituzione del bene, la successiva domanda dell'attore, tendente al riconoscimento, ex art. 1150 c.c., del diritto al rimborso per le spese delle riparazioni ed all'indennità per i miglioramenti deve essere formulata, a pena di
inammissibilità, nella prima udienza di trattazione, con conseguente preclusione alla sua proposizione nell'ulteriore corso del giudizio.
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 947
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)