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Sez. 3, Sentenza n. 6968 del 02/05/1988 Ud. (dep. 16/06/1988) Rv. 178593 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - IMPIANTO DI SERRA CHE, PER LE SUE CARATTERISTICHE, NECESSITI DI CONCESSIONE EDILIZIA - ERRORE SULLA NON NECESSITÀ DELLA CONCESSIONE - INESCUSABILITÀ NEMMENO IN VIRTÙ DEL CRITERIO DELLA IGNORANZA INEVITABILE.*
Stato
decisa il 1988-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178593-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - IMPIANTO DI SERRA CHE, PER LE SUE CARATTERISTICHE, NECESSITI DI CONCESSIONE EDILIZIA - ERRORE SULLA NON NECESSITÀ DELLA CONCESSIONE - INESCUSABILITÀ NEMMENO IN VIRTÙ DEL CRITERIO DELLA IGNORANZA INEVITABILE.*

Nel caso di realizzazione abusiva di un impianto di serra che, per le sue caratteristiche, necessiti di concessione edilizia, non può essere escluso il reato sotto il profilo soggettivo, per errore sulla non necessità della concessione edilizia, perché nemmeno in virtù del criterio della ignoranza inevitabile, teorizzato nella sentenza 24 marzo 1988, n. 364 della Corte costituzionale, è lecito scusare chi eserciti una impresa agricola, ancorché piccola (cioè una attività professionale assistita anche da organizzazioni di categoria) senza informarsi delle leggi penali che disciplinano la materia. (V mass n 162243).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)