Sez. 3, Sentenza n. 595 del 09/11/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162243 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - ERRORE SULLA NON NECESSITÀ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA - INESCUSABILITÀ IN QUANTO IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE - FATTISPECIE: COSTRUZIONE DI SERRA PER FIORI.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - ERRORE SULLA NON NECESSITÀ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA - INESCUSABILITÀ IN QUANTO IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE - FATTISPECIE: COSTRUZIONE DI SERRA PER FIORI.*
Nel caso di errore in ordine alla non necessità dell'autorizzazione amministrativa per l'edificazione di un'opera per la quale la concessione edilizia sia effettivamente obbligatoria, l'imputato non può invocare fondatamente la scriminante della buona fede. Infatti l'errore medesimo, cadendo su norme che si inseriscono nel precetto penale e formano l'obiettività giuridica del reato, deve configurarsi come ignoranza della legge penale e, in quanto tale, assolutamente inescusabile ai sensi dell'art. 5 cod. pen.. (nella specie il ricorrente aveva ritenuto, sulla base di assicurazioni del sindaco e di pareri espressi dalle organizzazioni di categoria, la non necessità della concessione edilizia per la costruzione di una serra per fiori, in ferro e vetri). (Conf mass n 137369; (Conf mass n 149320; (Conf mass n 153543; (Conf mass n 159568).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)