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Sez. L, Sentenza n. 4715 del 23/07/1986 (Rv. 447424 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO GENERALE DI ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INESISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447424-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO GENERALE DI ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INESISTENZA - CONSEGUENZE.*

Non esistendo nel nostro ordinamento un principio generale di omnicomprensività della retribuzione, salvo che nelle specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge (come nel caso della indennità di preavviso e di anzianità ex art. 2121 cod. civ.), la retribuzione da computarsi quale base di calcolo al fine della Determinazione del compenso per ferie, festività e riposi settimanali, nonché delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) è rimessa all'autonomia collettiva e quindi non necessariamente deve essere comprensiva di ogni elemento retributivo a carattere continuativo. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto la computabilità dello straordinario fisso e continuativo nella retribuzione utile al fine del computo del compenso per ferie, festività e riposi settimanali e delle mensilità aggiuntive). (V 2298/85, mass n 440180; (V 1075/84, mass n 433232).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)