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Sez. L, Sentenza n. 2524 del 23/04/1982 (Rv. 420388 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - DELLA COPIA MANCANTE DELL'INDICAZIONE DEL GIUDICE RELATORE E DELLA DATA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE FIGURANTI NELL'ORIGINALE - VALIDA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA DELL'APPELLATO - INVALIDITÀ - ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA "VOCATIO IN IUS" - PROPONIBILITÀ - DISPOSIZIONE DI UN NUOVO PROCEDIMENTO DI APPELLO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420388-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - DELLA COPIA MANCANTE DELL'INDICAZIONE DEL GIUDICE RELATORE E DELLA DATA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE FIGURANTI NELL'ORIGINALE - VALIDA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA DELL'APPELLATO - INVALIDITÀ - ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA "VOCATIO IN IUS" - PROPONIBILITÀ - DISPOSIZIONE DI UN NUOVO PROCEDIMENTO DI APPELLO - NECESSITÀ.*

Nel giudizio d'appello disciplinato dal nuovo rito del lavoro, qualora la copia del decreto presidenziale, in calce a quella del ricorso introduttivo, consegnata all'appellato in Sede di notifica, manchi dell'indicazione del nome del giudice relatore e della data dell'udienza di discussione, figuranti invece nell'originale dello stesso atto, non si ha valida instaurazione del contraddittorio, con la conseguente Invalidità della dichiarazione di contumacia dello appellato, il quale, ancorché non si sia tempestivamente attivato per l'eliminazione di detti vizi, non avendovi dato causa (art. 157, terzo comma, cod. proc. civ.), può opporre la nullità della chiamata in giudizio, senza che ne resti inficiata la validità dell'impugnazione proposta, con la conseguenza che a norma dell'art. 162, primo comma, cod. proc. civ. deve essere disposto un nuovo procedimento di appello. (V 3693/81, mass n 414332; (V 5505/78, mass n 395288).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)