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Sez. L, Sentenza n. 3693 del 08/06/1981 (Rv. 414332 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DI VENTICINQUE GIORNI - INOSSERVANZA - NULLITA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - NULLITA DELLA NOTIFICA DEL RICORSO - CONFIGURABILITA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1981-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414332-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DI VENTICINQUE GIORNI - INOSSERVANZA - NULLITA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - NULLITA DELLA NOTIFICA DEL RICORSO - CONFIGURABILITA - SANATORIA.*

Nel rito del lavoro, l'inosservanza del termine di venticinque giorni che debbono intercorrere, ai sensi dell'art 435 cod proc civ, comma terzo, tra la data di notifica del ricorso in appello e la data fissata per la udienza di discussione, al fine di permettere all'appellato di approntare le proprie difese, non comporta la nullita dell'atto di impugnazione, ma solo nullita della notifica del ricorso, sanabile con la rinnovazione prevista dall'art 162 cod proc civ. (V 3333/80, mass n 407128; (V 3825/79, mass n 400274; (V 4304/78, mass n 393965; (V 3399/78, mass n 392844).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 435 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)