Sez. L, Sentenza n. 2025 del 25/02/1987 (Rv. 451317 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DELLA DATA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE CONTENUTA NELL'ORIGINALE DELL'ATTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA CHIAMATA IN GIUDIZIO - PROPONIBILITÀ - INSTAURAZIONE DI UN NUOVO PROCEDIMENTO DI APPELLO - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DELLA DATA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE CONTENUTA NELL'ORIGINALE DELL'ATTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA CHIAMATA IN GIUDIZIO - PROPONIBILITÀ - INSTAURAZIONE DI UN NUOVO PROCEDIMENTO DI APPELLO - NECESSITÀ.*
Nel giudizio d'appello disciplinato dal nuovo rito del lavoro, qualora la copia del decreto presidenziale, in calce a quella del ricorso introduttivo, consegnata all'appellato in Sede di notifica, manchi dell'indicazione della data dell'udienza di discussione, contenuta invece nell'originale dell'atto stesso, si ha, non un'inesistente od invalida proposizione dell'impugnazione, bensì un'irregolare instaurazione del contraddittorio per violazione del principio sancito dall'art. 101 cod. proc. civ., con la conseguente Invalidità della dichiarazione di contumacia dello appellato, il quale, ancorché non si sia tempestivamente attivato per la eliminazione di detti vizi, non avendovi dato causa (art. 157, terzo comma, cod. proc. civ.), può opporre la nullità della chiamata in giudizio, senza che ne resti inficiata la validità dell'impugnazione proposta, con la conseguenza che a norma dello art. 162, primo comma, cod. proc. civ. deve essere disposto un nuovo procedimento di appello. (Conf 335/85, mass n 438553; (Conf 2524/82, mass n 420388).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)