Sez. 1, Sentenza n. 19671 del 13/09/2006 (Rv. 592142 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Accettazione dell'indennità provvisoria - Effetti - Opposizione alla stima - Proponibilità - Esclusione - Azione ordinaria volta a contestare la validità dell'accordo - Salvezza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
In tema di espropriazione per pubblica utilità, una volta che l'indennità provvisoria sia stata accettata o concordata attraverso un accordo amichevole, la misura dell'indennità diviene definitiva e non più contestabile: resta così precluso il ricorso al rimedio della sua determinazione giudiziale attraverso la proposizione dell'opposizione alla stima, mentre rimane salva la possibilità di intentare un ordinario giudizio di cognizione dinanzi al giudice di primo grado diretto a contestare la validità dell'accordo circa la misura dell'indennità per farne accertare l'eventuale nullità, annullabilità o rescindibibilità.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 26, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)