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Sez. 1, Sentenza n. 8217 del 02/04/2007 (Rv. 597105 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Competenza in unico grado della corte d'appello - Domanda di nullità del contratto di cessione volontaria strumentale alla proposizione di azione risarcitoria - Esclusione - Competenza del tribunale in primo grado - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597105-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, le azioni di risoluzione, annullamento e nullità - quest'ultima ove si configuri come strumentale per ottenere il risarcimento dei danni (e non quindi fatta valere isolatamente, ovvero oggetto di rilievo officioso da parte del giudice ai sensi dell'art. 1421 cod. civ.) - del contratto di cessione volontaria del bene espropriando, devono essere proposte dinanzi al tribunale, in primo grado, e non già dinanzi alla corte d'appello, in unico grado, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che è competente esclusivamente per quanto attiene ai profili relativi alla determinazione dell'indennità nell'ambito di un procedimento espropriativo (in applicazione del principio, è stata confermata la sentenza della corte d'appello che - pur non tenendo conto che la dedotta nullità del contratto di cessione volontaria per impossibilità sopravvenuta dell'oggetto a seguito dell'incostituzionalità della legge n. 385 del 1980 andava qualificata come causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1463 cod. civ. e come tale, appunto, deducibile soltanto dinanzi al tribunale - aveva comunque negato la propria competenza sulla avanzata domanda di nullità giacché unicamente preordinata alla proposizione di azione risarcitoria, sulla quale, in ogni caso, non avrebbe potuto decidere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 1463, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)