Sez. 4, Sentenza n. 9931 del 26/05/1988 Ud. (dep. 13/10/1988) Rv. 179378 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - RILEVABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - RILEVABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
La Corte di Cassazione, nella sua istituzionale funzione regolatrice, deve, pur in assenza di impugnazione del P.m., attribuire al fatto l'esatta, ancorché più grave, definizione giuridica, con conseguente rettificazione della sentenza impugnata, fermo il limite costituito dal divieto della "reformatio in peius" per quanto attiene alla sanzione e ai benefici concessi dal giudice di merito. (nella fattispecie, questa Corte, definendo il fatto come lesioni volontarie gravi per "aberratio ictus" ex artt. 82, 582 e 583, primo comma, n. 2 cod. pen., punite con la reclusione da tre a sette anni, anziché reato punito a titolo di colpa ex artt. 83, 586 e 590 stesso codice, così come definito erroneamente dai giudici di merito, a tutto vantaggio dell'imputato minorenne che usufruì del perdono giudiziale, ha ritenuto, per effetto del diverso e più grave "nomen iuris", non emettere declaratoria di Estinzione del reato per amnistia, in forza del sopravvenuto DPR 16 dicembre 1986 n. 865, e rigettare il ricorso). (Conf mass n 149503; (Conf mass n 141426).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)