Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 25/01/1979 Ud. (dep. 14/03/1979) Rv. 141426 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - ERRONEA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - RILEVABILITA ANCHE DI UFFICIO DA PARTE DELLA CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - ERRONEA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - RILEVABILITA ANCHE DI UFFICIO DA PARTE DELLA CASSAZIONE.*
L'imputato non acquista il diritto alla immutazione della definizione giuridica del fatto ascrittogli fino a che l'Azione penale non sia consunta con la formazione del giudicato.L'erronea qualificazione giuridica data al fatto dai giudici del merito e quindi rilevabile, anche di ufficio, dalla Corte di Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)