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Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 25/01/1979 Ud. (dep. 14/03/1979) Rv. 141426 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - ERRONEA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - RILEVABILITA ANCHE DI UFFICIO DA PARTE DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141426-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - ERRONEA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - RILEVABILITA ANCHE DI UFFICIO DA PARTE DELLA CASSAZIONE.*

L'imputato non acquista il diritto alla immutazione della definizione giuridica del fatto ascrittogli fino a che l'Azione penale non sia consunta con la formazione del giudicato.L'erronea qualificazione giuridica data al fatto dai giudici del merito e quindi rilevabile, anche di ufficio, dalla Corte di Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)