Sez. U, Sentenza n. 1549 del 18/09/1970 (Rv. 347407 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IN GENERE - BENI DI CITTADINI ITALIANI NAZIONALIZZATI DAL GOVERNO IUGOSLAVO - INDENNIZZO - IMPEGNO DELLO STATO ITALIANO A RIPARTIRLO TRA GLI AVENTI DIRITTO - CONTROVERSIA TRA PA E CITTADINO IN ORDINE AL DIRITTO ALL'INDENNIZZO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IN GENERE - BENI DI CITTADINI ITALIANI NAZIONALIZZATI DAL GOVERNO IUGOSLAVO - INDENNIZZO - IMPEGNO DELLO STATO ITALIANO A RIPARTIRLO TRA GLI AVENTI DIRITTO - CONTROVERSIA TRA PA E CITTADINO IN ORDINE AL DIRITTO ALL'INDENNIZZO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Per effetto del trattato di pace e delle convenzioni italò iugoslave che disciplinano la sorte dei beni dei cittadini italiani siti nei territori ceduti alla iugoslavia e non restituiti a seguito di provvedimenti di nazionalizzazione, i proprietari espropriati hanno un diritto soggettivo all'indennizzo, che lo stesso governo iugoslavo, in virtu degli accordi intercorsi con il governo italiano, ha versato a questo una tantum e lo stato italiano si e legislativamente impegnato a ripartire secondo i criteri stabiliti nelle stesse leggi disciplinatrici della materia. Pertanto, ove l' amministrazione contesti l'esistenza e la spettanza di tale diritto, la giurisdizione a decidere la relativa controversia appartiene all'autorita giudiziaria ordinaria. (Conf 1017'64).*
Riferimenti normativi: Legge 05/12/1949 num. 1064
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)