Sez. 5, Sentenza n. 3028 del 15/01/1999 Ud. (dep. 05/03/1999) Rv. 212940 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI | Sussistenza del reato - Situazione tale da indurre in inganno il cliente sulla genuinità della merce - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a magliette con marchio "Chanel" poste in vendita in una bancarella di mercato.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI
Il reato di cui all'art. 474 cod.pen. sussiste ogni volta che venga accertato che si è svolto il commercio di prodotti con marchio contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da indurre in inganno il cliente sulla genuinità della merce. (Fattispecie in cui è stato ravvisato il reato in relazione a magliette che portavano il marchio contraffatto "Chanel", ritenendosi irrilevante che, sia per la sussistenza anche di un'altra dicitura non riconducibile alla predetta casa, sia per essere poste in vendita in una bancarella di mercato, l'acquirente potesse essere stato messo sull'avviso che si trattava di merce non genuina).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)