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Sez. 5, Sentenza n. 11240 del 14/02/2008 Ud. (dep. 13/03/2008) Rv. 239478 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI | Detenzione a fini di vendita di prodotti con marchi contraffatto - Scadente qualità dei materiali utilizzati e particolari modalità di vendita - Rilevanza ai fini del bene protetto - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239478-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI

Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) tutela la fede pubblica - intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi - e non gli acquirenti; ai fini della sua configurabilità, pertanto, è del tutto irrilevante che l'acquirente sia in grado, avuto riguardo alla qualità del prodotto, al prezzo, al luogo dell'esposizione nonché alla figura del venditore, di escludere la genuinità del prodotto, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la possibilità di confusione tra i marchi - per la cui individuazione è sufficiente ma imprescindibile un raffronto tra i segni - e non già quella tra i prodotti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)