Sez. U, Sentenza n. 4257 del 01/07/1981 (Rv. 414932 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI - DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - MOTIVAZIONE - OBBLIGO - REQUISITI - CENSURABILITA IN CASSAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI - DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - MOTIVAZIONE - OBBLIGO - REQUISITI - CENSURABILITA IN CASSAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, le valutazioni del consiglio nazionale forense, in ordine alla sussistenza dei fatti, alla loro non conformita alla dignita od al decoro della professione, all'adeguatezza della sanzione inflitta, non si sottraggono all'Obbligo della motivazione, sancito per ogni provvedimento giurisdizionale dall'art 111 primo comma della Costituzione e, pertanto, in Sede di ricorso per Cassazione a norma dell'art 66 del RD 22 gennaio 1934 n 37, sono sindacabili dalle Sezioni Unite della suprema Corte anche sotto il profilo della congruita e correttezza della motivazione stessa, sul piano logico. (V 5573/79, mass n 402172; (V 3521/77, mass n 387103).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)