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Sez. L, Sentenza n. 4064 del 08/07/1982 (Rv. 422032 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI A TERMINE PER UN PERMANENTE INSERIMENTO DEL TECNICO O DELL'ARTISTA NELLA ORGANIZZAZIONE STABILE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE DI SPETTACOLI - IPOTESI DI SCRITTURA EX ART. 1 LETT. E) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422032-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI A TERMINE PER UN PERMANENTE INSERIMENTO DEL TECNICO O DELL'ARTISTA NELLA ORGANIZZAZIONE STABILE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE DI SPETTACOLI - IPOTESI DI SCRITTURA EX ART. 1 LETT. E) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Non rientrano nell'eccezione contemplata dall'art. 1) lettera e) della legge 18 aprile 1962 n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, quei contratti a termine stipulati non per realizzare spettacoli specifici e determinati, ma per un permanente inserimento del lavoratore nell'organizzazione della impresa di produzione, talché non può essere considerata sufficiente ad integrare la ipotesi di legittimo ricorso al contratto a termine la qualifica, tecnica o artistica, del personale, correlata alla produzione di spettacoli (o programmi radiofonici o televisivi), ma è necessario che tale personale sia stato assunto per determinati spettacoli (o programmi) con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale. (V 1600/82, mass n 419419; (Conf 3836/81, mass n 414476).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 23/05/1977 num. 266 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)