diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5746 del 13/11/1984 (Rv. 437417 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE - PERSONALE TECNICO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO EX ART. 1 LETT. E) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437417-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE - PERSONALE TECNICO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO EX ART. 1 LETT. E) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - NOZIONE.*

Nel "personale tecnico" di cui è consentita l'assunzione a termine ai sensi dell'art. 1, lett. E), della legge 18 aprile 1962 n. 230, rientrano tutti quei lavoratori che, muniti di una qualificazione tecnica più o meno ampia, siano dotati di quegli attributi di professionalità che li individuano come inseriti nel settore dello spettacolo ed il cui apporto si inserisca in un determinato spettacolo con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale. (V 4064/82, mass n 422032; (V 1600/82, mass n 419419; (V 5021/81, mass n 415800; (V 6001/79, mass n 402705).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. E, Legge 23/05/1977 num. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)