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Sez. L, Sentenza n. 5134 del 27/11/1989 (Rv. 464348 - 01)

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - PROGRAMMI - SPECIFICITÀ LEGITTIMANTE L'ASSUNZIONE A TERMINE DI PERSONALE EX ART. 1 LETT. E) LEGGE N. 230 DEL 1962 - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464348-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - PROGRAMMI - SPECIFICITÀ LEGITTIMANTE L'ASSUNZIONE A TERMINE DI PERSONALE EX ART. 1 LETT. E) LEGGE N. 230 DEL 1962 - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La specificità di un programma o di uno spettacolo radiofonico o televisivo - che, ai sensi dell'art. 1, lett. E), della legge 18 aprile 1962 n. 230, come modificato dalla legge n. 266 del 1977, costituisce circostanza legittimante l'assunzione a termine, di personale, anche non artistico o tecnico, deve essere accertata, con riguardo ad imprese che abbiano, come la R.a.I., il fine istituzionale di realizzare programmi e spettacoli radiofonici e televisivi, non già mediante il ricorso al criterio della straordinarietà ed occasionalità dei predetti programmi o spettacoli, atteso che questi, in concreto, costituiscono sempre, ed in ogni caso, espressione della ordinaria e corrente attività istituzionale propria dell'impresa, bensì con riferimento alle particolari circostanze di differenziazione, sia pure in un rapporto di genere a specie, del singolo spettacolo o programma. Pertanto, questo deve risultare - all'esito di una compiuta valutazione, analitica e complessiva, di tutti gli elementi disponibili circa la sua natura, il suo oggetto, la sua durata nel tempo, il personale e i mezzi impiegati e il fine di "audience" perseguito e realizzato - atipico e, per l'appunto, di specie rispetto ad ogni altro spettacolo o programma di genere normalmente e correntemente organizzato nell'ambito proprio dell'ordinaria attività radiofonica o televisiva. La valutazione in proposito effettuata dal giudice del merito, se congruamente ed adeguatamente motivata, si risolve in una quaestio facti, non censurabile, in Sede di legittimità. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso la sussistenza del detto requisito di specificità con riguardo a lavoratore, indifferentemente addetto, con mansioni di aiuto-scenografo od arredatore, al solo fine di sopperire a deficienze di personale in organico, a spettacoli di prosa, musicali e di altro genere). (V 6661/88, mass n 460944; (V 1429/88, mass n 457532; (V 5503/87, mass n 454034; (V 5386/83, mass n 430301; (V 4064/82, mass n 422032).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 23/05/1977 num. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)