Sez. 1, Sentenza n. 13767 del 20/09/2002 (Rv. 560410 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Procedimento camerale sull'ammissibilità dell'azione nell'interesse del minore - Interrogatorio non formale delle parti - Assunzione ad opera di un giudice singolo, componente del tribunale per i minorenni - Legittimità - Collegio decidente - Partecipazione di un componente non presente nelle fasi precedenti - Violazione del principio di immutabilità del collegio giudicante - Esclusione.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
Nel procedimento camerale sull'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale nell'interesse del minore, l'atto istruttorio dell'interrogatorio non formale delle parti può essere assunto anche da un giudice singolo, componente del tribunale per i minorenni, e il principio di immutabilità del collegio giudicante, volto ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione, non è violato nella ipotesi in cui il collegio decidente sia integrato da un componente che non ha partecipato alle fasi precedenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)