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Sez. 1, Sentenza n. 2350 del 21/03/1990 (Rv. 466107 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - PROCEDIMENTO CAMERALE EX ART. 274 COD. CIV. - DIVERSA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DECIDENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466107-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - PROCEDIMENTO CAMERALE EX ART. 274 COD. CIV. - DIVERSA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DECIDENTE - IRRILEVANZA.*

Il principio dell'immutabilità del collegio giudicante, rivolto ad assicurare, che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione, non è violato, nel procedimento per la ammissibilità dell'Azione di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, dal fatto che il collegio, chiamato a decidere in camera di consiglio, sia diversamente composto da quello di precedenti fasi processuali, per effetto di sostituzione del singolo componente (affidata al potere discrezionale ed insindacabile del Presidente). (V 2448/88, mass n 458220; (V 545/81, mass n 411019).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)