Sez. 1, Sentenza n. 1732 del 23/01/2009 (Rv. 606478 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Termine semestrale di proponibilità dell'azione risarcitoria - Decorrenza - Definitività della decisione - Identificazione - Giudizio amministrativo - Successivo giudizio di ottemperanza - Decorso del termine di proposizione della domanda - Momento iniziale - Conclusione del giudizio di ottemperanza - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudizio di ottemperanza, instaurato successivamente a quello di cognizione svoltosi davanti al giudice amministrativo, sebbene realizzi lo scopo di dare piena ed effettiva soddisfazione al medesimo interesse sostanziale riconosciuto dalla sentenza da adempiere, non costituisce una fase di un unico "iter" procedimentale, svoltosi senza soluzione di continuità; pertanto, anche nell'ipotesi in cui sia stato esperito tale strumento di tutela, ai fini della proponibilità della domanda ex artt. 2 e 4 della legge n. 89 del 2001 e 6 della CEDU, il "dies a quo" coincide con il momento in cui è divenuta definitiva la sentenza che ha concluso il procedimento di cognizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)