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Sez. 3, Sentenza n. 22819 del 10/11/2010 (Rv. 614831 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA | Rapporto contrattuale - Esecuzione secondo buona fede - Contenuto - Determinazione in base ai valori della Costituzione (art. 2 Cost.) - Nozione conseguente - Dovere giuridico autonomo - Violazione - Diritto al risarcimento del danno - Fattispecie relativa a rapporto di conto corrente bancario.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614831-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA

Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ravvisando una violazione del dovere di protezione del cliente, aveva condannato un Istituto di credito al risarcimento del danno patito dal proprio correntista a seguito del protesto di un assegno, emesso dal correntista medesimo fuori piazza e all'ordine di se stesso, levato in prossimità della scadenza del termine di quindici giorni di cui al combinato disposto degli artt. 32 e 46 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 e nonostante che il protestato avesse inviato adeguata provvista sul proprio conto corrente bancario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1852, Costituzione art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 32 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)