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Sez. 1, Sentenza n. 5259 del 04/04/2003 (Rv. 561865 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Azione "ex" art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. - Annullamento dell'atto illegittimo da parte del giudice amministrativo - Autonomo esame da parte del giudice ordinario degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria - Configurabilità - Preclusione da giudicato nel giudizio civile - Esclusione - Fattispecie anteriore al 30 giugno 1998.
Stato
decisa il 2003-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561865-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno "ex" art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. per esercizio illegittimo della funzione pubblica, il giudice ordinario è chiamato ad applicare un criterio d'imputazione della responsabilità non correlato alla sola illegittimità del provvedimento, bensì ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento della colpa, dell'azione amministrativa denunciata come fonte di danno ingiusto. Ne deriva che - stante la diversità di ambito del giudizio dinanzi al giudice ordinario sulla domanda risarcitoria rispetto a quello, che si svolge dinanzi al giudice amministrativo, rivolto ad accertare l'illegittimità del provvedimento impugnato ed al conseguente annullamento dello stesso - deve escludersi che la pronuncia del giudice amministrativo di annullamento del provvedimento impugnato determini una preclusione da giudicato nel giudizio civile ed impedisca all'autorità giudiziaria ordinaria l'esercizio del potere - dovere di procedere ad autonomo esame degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria ivi azionata. (Principio espresso in fattispecie anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)