Sez. 3, Sentenza n. 15686 del 27/07/2005 (Rv. 584907 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Illegittimo esercizio della funzione pubblica - Giudicato di annullamento dell'atto amministrativo - Efficacia nel giudizio di risarcimento dei danni - Onere della prova della colpa della P.A. - Effetti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
In tema di responsabilità della P.A. per esercizio illegittimo della funzione pubblica, poiché l'accertata illegittimità dell'azione amministrativa integra uno degli elementi costitutivi della fattispecie, non è affatto precluso al giudice, investito della domanda di risarcimento del danno, trarre elementi, comprovanti o al contrario escludenti la colpa dell'Amministrazione, proprio dal giudicato esterno di annullamento dell'atto amministrativo, il quale, peraltro, produce effetti riflessi anche sulla distribuzione dell'onere della prova, nel senso che sollecita l'Amministrazione convenuta a sottoporre al giudice del risarcimento concreti elementi di giudizio atti a dimostrare l'assenza di colpa, nonostante l'accertata illegittimità della propria condotta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)