Sez. 2, Sentenza n. 7460 del 05/07/1995 (Rv. 493181 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Notifica effettuata dal messo di conciliazione privo dell'autorizzazione ex art.34 del d.P.R. 1229 del 1959 - Costituzione in giudizio della parte intimata - Sanatoria con effetti "ex tunc".
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA
Il principio secondo cui la costituzione in giudizio della parte intimata, implicando il raggiungimento dello scopo della notificazione, ne sana i vizi con effetti "ex tunc", riguarda anche l'ipotesi dell'incompetenza funzionale di colui che l'ha compiuta e, segnatamente, del messo di conciliazione del luogo di notifica per mancanza dell'autorizzazione richiesta dall'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)