Sez. 3, Sentenza n. 3213 del 10/11/1971 (Rv. 354625 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - PRESUPPOSTI - LIMITI - ATTIVITA NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE DI PS - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - PRESUPPOSTI - LIMITI - ATTIVITA NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE DI PS - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Ai fini della responsabilita, prevista dall'art 2050 cod civ devono considerarsi attivita pericolose non soltanto quelle come tali ritenute dagli artt 46 e 58 della legge di ps e dagli artt 81 e segg del relativo regolamento, ma anche tutte le altre attivita che per quanto non disciplinate dalla legge di ps presentino una intrinseca pericolosita per la natura dei mezzi adoperati o per le modalita di Esercizio. Presupposto, peraltro, per l'applicabilita dell'art 2050 cod civ e che il danno sia stato cagionato dall'esercente di un'attivita pericolosa e sussista il nesso di causalita tra l'Esercizio di tale attivita e l'evento dannoso. (V 3227'69, mass n 343239).*
Riferimenti normativi: Legge 18/06/1931 num. 773 art. 58, Legge 06/05/1940 num. 635 art. 89, Legge 06/05/1940 num. 635 art. 81, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Legge 18/06/1931 num. 773 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)