Sez. 3, Sentenza n. 3227 del 08/10/1969 (Rv. 343239 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - NOZIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - NOZIONE.*
Ai fini della responsabilita sancita dall'art. 2050 cod civ, debbono essere ritenute pericolose, oltre alle attivita previste dall'art 46 e segg. del tu delle leggi di pubblica sicurezza, concernenti sopratutto la manipolazione e la detenzione di sostanze soggette a scoppio o incendio, ed alle attivita prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o la tutela dell'indennita pubblica, anche tutte quelle altre che, pur non essendo specificate o disciplinate, abbiano tuttavia, una pericolosita intrinseca o comunque dipendente dalla modalita di Esercizio o dai mezzi di lavoro impugnati. (v878-69, massima n 332243 1550-67, massima n 328298 746-67, massima n 326807 23-66, massima n 320051 1737-65 1777-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)