Sez. 6, Sentenza n. 1162 del 02/10/1984 Ud. (dep. 06/02/1985) Rv. 167687 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COLLETTORE - RISCOSSIONE DAI PRIVATI DI SOMME A TITOLO DI TRIBUTO - PECUNIA PUBBLICA - CONFIGURABILITÀ - APPROPRIAZIONE O DISTRAZIONE - REATO DI PECULATO - SUSSISTENZA - ESISTENZA DEL FONDO DI GARANZIA A NOME DELL'ESATTORE - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COLLETTORE - RISCOSSIONE DAI PRIVATI DI SOMME A TITOLO DI TRIBUTO - PECUNIA PUBBLICA - CONFIGURABILITÀ - APPROPRIAZIONE O DISTRAZIONE - REATO DI PECULATO - SUSSISTENZA - ESISTENZA DEL FONDO DI GARANZIA A NOME DELL'ESATTORE - IRRILEVANZA.*
Il collettore delle imposte è l'alter ego dell'esattore, in nome del quale agisce con identiche funzioni (art. 130 d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858), sicché, quale pubblico ufficiale, deve rispondere del delitto di peculato, qualora converta in proprio profitto o dolosamente non versi alle scadenze le somme riscosse dai contribuenti, essendo irrilevante l'esistenza del fondo di garanzia a nome dell'esattore, in quanto detto fondo costituisce una mera obbligazione sussidiaria, verso l'ente impositore, che non fa perdere la natura di pecunia pubblica alla somma versata dal contribuente a titolo di imposta. (V mass n 121314; (V mass n 124391; (V mass n 161832).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., DPR 15/05/1963 num. 858 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)