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Sez. 6, Sentenza n. 4143 del 14/12/1971 Ud. (dep. 13/06/1972) Rv. 121314 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROPRIAZIONE DA PARTE DELL'ESATTORE DEL DENARO VERSATO DAI CONTRIBUENTI - NATURA DI DENARO PUBBLICO AL MOMENTO DELLA RISCOSSIONE - SUSSISTENZA DEL PECULATO.*
Stato
decisa il 1971-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121314-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROPRIAZIONE DA PARTE DELL'ESATTORE DEL DENARO VERSATO DAI CONTRIBUENTI - NATURA DI DENARO PUBBLICO AL MOMENTO DELLA RISCOSSIONE - SUSSISTENZA DEL PECULATO.*

Il contratto esattoriale, che non puo essere assimilato ad un contratto di diritto privato, trova causa unica in un interesse della pubblica amministrazione rivolto non alla Costituzione a suo vantaggio di un diritto di credito, anche se accompagnato da solide garanzie, ma ad ottenere la concreta disponibilita delle somme versate dai contribuenti a titolo di imposta. Il contratto esattoriale non attua il trasferimento all'esattore della titolarita del credito di imposta, ma gli conferisce solo l'Esercizio del diritto relativo: l'esattore non si introduce come nuovo soggetto nel rapporto sostanziale che corre tra il cittadino e l'amministrazione finanziaria, ma partecipa ad esso come rappresentante dell'ente creditore per far valere il diritto di questo nei confronti del contribuente; l'Obbligo del'non riscosso come riscossò non significa la sostituzione dell'esattore all'ente creditore, ma e un'obbligazione dell'esattore che si aggiunge a quella del contribuente. Le somme riscosse dall'esattore sono quindi di proprieta degli enti impositori, e l'esattore che se ne appropria commette peculato. (V 117474, anno 1971, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)