Sez. L, Sentenza n. 1328 del 22/02/1983 (Rv. 426131 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito e non è censurabile in Sede di legittimità se congruamente motivata e conforme alle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, enunciando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto l'art. 51 del C.C.n.L. 23 luglio 1976 per gli autoferrotramvieri innovativo, in materia di benefici combattentistici, rispetto al previgente accordo nazionale 9 aprile 1949 ed idoneo ad eliminare ogni termine di decadenza per la presentazione della domanda di attribuzione dei benefici stessi, anche nei confronti del personale assunto anteriormente ed ancora in servizio alla data dell'1 gennaio 1976, corrispondente a quella di entrata in vigore dello stesso C.C.n.L.). (V 5028/80, mass n 408887; (V 2561/79, mass n 398896).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Contr. Coll. 09/04/1949 num. 1, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)