Sez. L, Sentenza n. 2239 del 03/03/1987 (Rv. 451464 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 51 DEL CCNL 23 LUGLIO 1976 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI IN TEMA DI TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ATTRIBUZIONE DELLE PROVVIDENZE IN FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 51 DEL CCNL 23 LUGLIO 1976 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI IN TEMA DI TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ATTRIBUZIONE DELLE PROVVIDENZE IN FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI.*
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in Sede di legittimità per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, la S. C. ha censurato - cassandola - l'impugnata sentenza, la quale, interpretando l'art. 51 del C.C.n.L. 23 luglio 1976 per gli autoferrotranvieri, aveva in particolare ritenuto che il termine di decadenza per la presentazione delle domande di attribuzione delle provvidenze in favore degli ex combattenti, stabilito dall'art. 3 del precedente accordo nazionale del 9 aprile 1949, fosse rimasto applicabile per gli agenti assunti anteriormente all'1 gennaio 1976, data di entrata in vigore del contratto collettivo citato). (Conf 5892/85, mass n 443063; (Conf 1492/83, mass n 426316; (Conf 1328/83, mass n 426131).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 09/04/1949 num. 3, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)