Sez. 3, Sentenza n. 2123 del 26/02/1998 (Rv. 513086 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO | "Errores in procedendo" - Decisione nel merito (art. 384 cod. proc. civ. novellato) - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO
Se il ricorso in Cassazione è accolto per "errores in procedendo" non è possibile la decisione della causa nel merito senza rinvio (art. 384 primo comma cod. proc. civ.) perché la ratio dell'art. 66 legge 26 novembre 1990 n. 353 non è tanto quella di realizzare al massimo l'economia dei giudizi, quanto di evitare un terzo - o un secondo, se in unico grado - giudizio di merito, ma senza sopprimerne uno, come si verificherebbe nel caso di sostituzione della Cassazione al giudice del fatto in mancanza di giudizio di merito nella sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 ter, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)