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Sez. L, Sentenza n. 12145 del 24/11/1995 (Rv. 494786 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Decisione della causa nel merito ex art. 384, primo comma, novellato, cod. proc. civ. - Presupposto - Fattispecie in tema di applicazione dell'art. 16 legge n. 412 del 1991.
Stato
decisa il 1995-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494786-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE

La decisione della causa nel merito da parte della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod.proc.civ. nel testo novellato dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990 n. 353, presuppone che la pronunzia di merito derivi ineluttabilmente dalla commisurazione della questione controversa al principio di diritto sancito dalla stessa Corte (Nella specie in applicazione dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 la S.C.ha annullato senza rinvio la decisione impugnata la quale aveva condannato l'I.N.P.S. all'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità' con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge stessa, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione in cumulo fra loro, ed ha sostituito tale decisione con una pronunzia di condanna dell'I.N.P.S. a corrispondere sui ratei arretrati dell'assegno di invalidità, a decorrere dalla scadenza di ciascuno di essi, gli interessi legali fino al pagamento oppure, se di importo maggiore, la svalutazione monetaria calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. cod. proc.civ.). 1

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)