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Sez. 1, Sentenza n. 6119 del 18/06/1990 (Rv. 467809 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - IN GENERE - VOLGARIZZAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467809-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - IN GENERE - VOLGARIZZAZIONE - CONDIZIONI.*

Perché si abbia volgarizzazione del marchio occorre che la parola in cui esso consiste sia divenuta il termine usuale con il quale i consumatori, od anche soltanto i rivenditori, definiscono non solo un determinato prodotto, proveniente da una certa fonte produttiva, ma ogni prodotto dello stesso genere da chiunque ne venga effettuata la produzione. (nella specie, il nome cristal, che costituiva il marchio internazionale di uno champagne, era stato usato nel marchio di uno spumante italiano; la suprema Corte, applicando il suddetto principio, ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che si fosse verificata la volgarizzazione del marchio cristal). (V 6180/84, mass n 437819; (V 5376/84, mass n 437085).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)